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Giorgio
CENTRO SOCIALE PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI ARICCIA
-Centro Storico -
STATUTO
ART. 1) COSTITUZIONE
E' costituito nel territorio del Comune di Ariccia, il Centro Sociale per gli Anziani denominato "Centro Storico" regolato dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, la cui sede è stabilita, in Piazzale Aldo Moro n.2 nei locali di proprietà del Comune.
ART. 2) SCOPI E FINALITA'
II Centro è un servizio a livello comunale teso a combattere l'isolamento e la emarginazione dell'Anziano, ad instillare il totale rispetto della sua personalità, a non sminuire mai, neppure scalfendola, la sua dignità, a rispettare, in specie, i soggetti più deboli sia nel fisico che nella psiche. Esso costituisce un luogo di incontro ricreativo e culturale che concorre alla realizzazione ed alla elaborazione delle richieste degli Anziani, nell'ambito degli interventi in loro favore. Inoltre, esso si pone come veicolo di scambi culturali e sociali fra le diverse fasce di età esistenti nel territorio del Comune.
II Centro, nelle sue attività, è aperto a tutti i cittadini anziani e, pertanto fa parte delle strutture polivalenti funzionanti nel territorio.
II servizio del Centro, che si ispira ai principi della partecipazione, opera nella ricerca continua di un adeguamento sempre maggiore alle esigenze dei cittadini anziani.
II Centro non ha fine di lucro, si ispira essenzialmente a finalità di utilità e promozione sociale per tutti gli Anziani. Opera in piena autonomia, libero da connotazioni , secondo il metodo democratico e partecipativo, non pone discriminazioni di appartenenza ai propri Soci di carattere religioso, etnico, Culturale, di razza e di nazionalità nel rispetto dei dettami stabiliti dalla Costituzione Italiana.
ART. 3) OBIETTIVI ED INDIRIZZI D'INTERVENTO
Allo scopo di promuovere ed incoraggiare le relazioni interpersonali tra gli anziani e tra questi ed i cittadini delle altre fasce di età esistenti nel territorio,' le attività del Centro si articolano intorno ai seguenti interventi:
1) Propulsione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari, culturali e istituzionali ad ogni livello in essere nell'ambito del Comune.
2) Promuovere e sviluppare attività ricreative e culturali, mediante visite in luoghi o strutture, con relativa organizzazione di viaggi, ristoro e soggiorni, le cui spese saranno sostenute con il contributo, parziale o totale, da parte degli iscritti.
3) Partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi.
4) Promozione di attività ludico-motoria con organizzazione di corsi di ginnastica riabilitativa presso Centri o Palestre.
5) Promozione di attività hobbistiche, artigianali, artistiche. Ciò per mantenere vivi mestieri e tradizioni.
6) Stimolo e coinvolgimento degli Anziani in attività di volontariato e di attività informative e di segretariato sociale.
7) E' considerato anziano il cittadino italiano che abbia raggiunto i limiti di età dettati dalla normativa vigente per il pensionamento, o che, per sopravvenuta invalidità, non eserciti, e non possa più continuare a svolgere la propria attività professionale, pubblica o privata.
8) Non dimenticare gli Anziani che non possono uscire di casa o che siano ricoverati in altre strutture, promovendo una attività di volontariato permanente con visite ed assistenza a Soci e non Soci.
Gli scopi su riportati verranno raggiunti nel rispetto delle disposizioni contemplate dal DPR nr. 633/72 art. 4; in particolare:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente, ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
ART. 4) ADESIONI
Possono iscriversi al Centro, ed acquistano la qualifica di Soci, tutti gli anziani, così come definiti dal precedente articolo.
Tutti, indistintamente, possono, di conseguenza, partecipare all’elettorato attivo e passivo.
Le adesioni al Centro, di norma, si richiedono all'inizio dell'anno solare.
II Comitato di Gestione stabilisce, autonomamente, le modalità di adesione e la quota annuale di iscrizione a Socio.
Gli iscritti hanno l'obbligo di osservare le norme contenute nel presente Statuto, nel Regolamento, ed in quelle che verranno diramate dagli Organi di Gestione; pertanto tutti coloro che contravvenissero, o che non corrispondessero la quota annuale di iscrizione, saranno dichiarati decaduti.
Nel caso che nel territorio comunale funzionino più Centri, l'adesione può essere data ad uno solo di essi, restando il diritto di frequentare gli altri Centri a parità di condizione.
ART. 5) ORGANISMI DI GESTIONE
Sono organismi di gestione:
- a) l'Assemblea dei Soci.
- b) il Presidente del Centro Sociale.
- c) il Comitato dì Gestione è costituito dal Presidente e da sei consiglieri. Il Comitato di gestione può cooptare fino ad altri due Soci nel Comitato stesso nel caso di indisponibilità definitiva dei Consiglieri eletti.
ART. 6) ORGANISMI DI CONTROLLO E DI TUTELA
- a) il Revisore dei Conti con un suo sostituto da eleggere contestualmente nella stessa lista;
- b) il Collegio dei Probiviri composto dal Presidente e da due collaboratori eletti contestualmente nella stessa lista.
I candidati partecipano alle elezioni con apposite liste separate.
ART. 7) DURATA IN CARICA DEGLI ORGANISMI
Tutti gli Organismi di cui all'art. 5 e 6, durano in carica tre anni e potranno essere rinnovati una sola volta, e, comunque, espleteranno l'ordinaria Amministrazione fino alla elezione dei nuovi organismi.
ART. 8) COMPOSIZIONE E COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti al Centro Sociale come è rilevabile dallo schedario appositamente istituito.
Sono compiti della Assemblea:
a) decidere l'adesione a Coordinamenti Comunali, zonali, Provinciali, Regionali, Nazionali, ecc.;
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo che deve riportare il benestare del Revisore dei Conti;
c) discutere ed approvare la relazione consuntiva che il Presidente espone e relativa a quanto realizzato durante l'anno solare precedente.
L'Assemblea si riunisce in linea ordinaria, una volta all'anno, entro il mese di Marzo e, straordinaria, su indicazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno tre componenti il Comitato di Gestione o di almeno un quindicesimo degli iscritti. L'Assemblea è convocata dal Presidente che ne dirige i lavori.
L'Assemblea é valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione (da stabilirsi un'ora dopo quella della prima convocazione) qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione deve essere resa pubblica a tutti gli iscritti mediante comunicazione da affiggere nella bacheca del Centro, all'albo pretorio ed a mezzo di manifesti murali.Detta convocazione deve essere portata a conoscenza, dei Soci quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e dovrà contenere l'ordine del giorno in discussione.
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ART. 9) ELEZIONE DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE
II Socio, regolarmente iscritto da almeno un anno, che vuole proporre la propria candidatura a Presidente del Centro Sociale Anziani, venti giorni prima della convocazione della data prevista per la elezione, dovrà presentare richiesta scritta, completata dal proprio programma, alla apposita Commissione Elettorale.
Unitamente alla propria candidatura, l'aspirante Presidente, presenterà una lista contenente i nomi di sei Soci, di cui uno indicato come Vice-Presidente, che faranno parte del Comitato di Gestione; dello stesso non potranno farne parte, contemporaneamente, parenti ed affini.
Stesse norme saranno seguite per la elezione dei candidati a Revisore dei Conti, del suo sostituto, del Collegio dei Probiviri.
Le liste dei Candidati e relativi programmi dovranno essere esposte nella bacheca del Centro affinchè ogni iscritto possa prenderne visione per le determinazioni del voto.
Tutti i candidati Presidenti potranno presentare i Candidati delle propria lista ed esporre i propri programmi nel corso di una apposite Riunioni da tenersi prima della data delle votazioni.
L'iscritto, con il proprio voto, avrà approvato la nomina il Presidente del Centro Sociale e del Comitato di Gestione, del Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
Risulterà eletto a Presidente del Centro Sociale Anziani, il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti rispetto ad altro o altri concorrenti.
Qualora uno o più appartenenti al Comitato di Gestione convocati per tre volte consecutive, dovessero risultare assenti ingiustificati, questi saranno considerati dimissionari; qualora il numero dei componenti il Comitato si riducesse a meno del 5O% dovranno essere indette nuove elezioni generali.
II Comitato di Gestione, sessanta giorni prima della scadenza dei suo mandato, dovrà nominare la Commissione Elettorale che predisporrà tutti gli atti necessari per l'espletamento delle elezioni ivi compresa l'attività di seggio elettorale.
Qualora le candidature, come sopra, dovessero essere mancanti o incomplete, le elezioni stesse non si potranno svolgere; il Comitato, in attesa di organizzare nuove elezioni resta in carica per l'espletamento della ordinaria amministrazione.
Tutte le operazioni di voto dovranno essere svolte tenendo conto dei sistemi in atto per altri tipi di elezione ed avverranno con voto libero e segreto. Lo spoglio delle schede dovrà effettuarsi subito dopo la chiusura del Seggio.
II Presidente del Centro Sociale Anziani è il legale rappresentante dell'Associazione ed a lui sono demandati tutti i compiti per un ordinato e funzionale svolgimento della attività del Centro, e ne risponde direttamente alla Assemblea.
II Vice Presidente sostituisce nelle funzioni il Presidente nel caso di sua temporanea assenza; nel caso che detta assenza sia definitiva il Vice Presidente stesso dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro novanta giorni con le modalità stabilite nei precedenti articoli.
AI Revisori dei Conti è demandato il compito di esercitare il controllo su tutti gli atti compiuti dal Comitato di Gestione del Centro Anziani, di esaminare e relazionare sul bilancio consuntivo e redigere apposita relazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea e dì verificare i libri contabili ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
AI Presidente del Collegio dei Probiviri è demandato il compito di esaminare le proposte di provvedimenti disciplinari o di espulsione che verranno avanzate dal Presidente "del Centro nei confronti dei Soci che abbiano compiuto atti non consoni al vivere civile. Dopo l'istruttoria, sentite le parti, emetterà il proprio parere che invierà al Presidente del Centro per l'attuazione delle decisioni.
ART. 10) SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
Lo svolgimento delle funzioni attribuite in forza delle cariche e dei compiti previsti dal presente statuto sono a titolo gratuito e si intendono come servizio di volontariato.
AI Presidente, ai componenti del Comitato ed ai Soci incaricati saranno riconosciute le spese vive, "a pie di lista".
Di ogni eventuale spostamento dovrà essere preventivamente informato il Comitato di Gestione.
ART. 11) PATRIMONIO SOCIALE
II patrimonio sociale del Centro è costituito dalle attrezzature materiali esistenti risultanti da apposito inventario che, sarà annualmente controllato ed aggiornato.
ART. 12) ATTIVITA' SOCIALI
Le attività che il Centro svolge, tutte rivolte all'accrescimento culturale, sociale e ricreativo dei Soci, in linea di massima, sono le seguenti:
a) gestione del bar e gastronomia in genere
b) soggiorni montani, marini e gite socio-culturali.
c) attività ricreativa, culturale e ludico-motoria;
d) corsi di lingue e di informatica;
d) rapporto con le scuole di ogni ordine e grado; .
e) visita ed assistenza agli Anziani impediti;
f) ballo, divertimenti vari, tombole e tornei, ed ogni altra attività di intrattenimento.
ART. 13) RISORSE FINANZIARIE
Il Centro Sociale è finanziato da:
a) Quote Associative
b) Contributi volontari dei Soci;
c) Contributi di privati
d) Contributi da Pubbliche Amministrazioni;
e) Corrispettivi di attività istituzionali ed attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande.
L'esercizio finanziario, di norma, si chiude in parità; gli eventuali residui di gestione, al termine dell'esercizio stesso, costituiranno un fondo di cassa, da usarsi nell'esercizio successivo.
ART. 13) SCIOGLIMENTO DEL CENTRO
Per deliberare sullo scioglimento del Centro, quando vi ricorrono gravi condizioni, è indispensabile la presenza all'Assemblea del 50% + I degli iscritti, in prima convocazione o, in seconda convocazione, almeno del 30%.
II voto favorevole allo scioglimento, dovrà essere corrispondente alla maggioranza dei presenti in Assemblea.
ART. 14) NORME GENERALI E DISCIPLINA GIURIDICA
L'iscritto al Centro Sociale deve osservare tutte le norme riportate nel presente Statuto ed usare un comportamento corretto e deve essere rispettoso nei confronti di tutti gli altri iscritti.
II Socio che arreca danni al patrimonio sociale è tenuto al risarcimento.
Per quanto non previsto o diversamente disposto dal presente Statuto, valgono le norme delle leggi dello Stato, Regionali e le disposizioni di cui all'art. 36 e seguenti del codice civile.
II presente atto è costituito da nr. 6(sei) pagine e 17 righe.
Ariccia 19.09.09
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